Art. 6.
(Modifica del termine di prescrizione dell'azione penale per i delitti di violenza sessuale sui minori).

      1. All'articolo 609-septies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «Per i delitti di violenza sessuale sui minori, la decorrenza dei termini di prescrizione dell'azione penale inizia dal giorno in cui la vittima raggiunge la maggiore età».